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- Cassazione preoccupata per l'approccio acritico all'IA nelle sentenze: sentenza 34481.
- CSM vieta l'uso di IA generativa per sentenze: articoli 101 e 104.
- IA ammessa per ricerca giurisprudenziale, esclusa interpretazione: legge 132/2025 art. 15.
Un’analisi critica
L’intelligenza artificiale, la cui integrazione sta diventando sempre più evidente attraverso molteplici ambiti – non escluso il settore legale – presenta delle problematiche etiche che meritano attenta considerazione. Nello specifico, il ricorso all’IA per la stesura delle sentenze ed altre funzioni giurisdizionali ha dato vita a un vivace scambio di opinioni. Ciò si è manifestato attraverso le recenti pronunce formulate dalla Corte di Cassazione, accompagnate da una netta affermazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM). Al centro delle discussioni vi è lo sforzo nel mantenere un equilibrio tra i vantaggi apportati dall’adozione dell’IA – come maggiore efficienza e razionalizzazione delle attività giuridiche – rispetto ai pericoli derivanti da un utilizzo non critico dello strumento stesso. Quest’ultimo potrebbe infatti intaccare quei pilastri fondamentali quali l’indipendenza, l’imparzialità e la terzietà richieste nella figura del giudice.
Sentenze e Rischi: il monito della Cassazione
Una pronuncia fondamentale da considerare è quella della Corte di Cassazione n. 34481 emessa il 22 ottobre 2025; essa manifesta una netta preoccupazione riguardo all’approccio acritico adottato dai magistrati nell’affidarsi agli output provenienti dai sistemi di IA per redigere le motivazioni delle proprie decisioni legali. La Suprema Corte sottolinea come sia presente un concreto rischio che i giudici possano ricavare aliunde le ragioni alla base del loro operato giurisdizionale, rinunciando così al compito essenziale e imprescindibile di garantire una ponderazione autonoma e personale dei casi trattati e minando quindi l’essenza stessa della loro funzione imparziale e terza nei processi decisionali. Tale orientamento si colloca all’interno di un panorama normativo in fase dinamica, contrassegnato dalla recente attuazione della L. 132/2025 che regola l’applicazione dei sistemi d’intelligenza artificiale nel settore giuridico.
Un ulteriore pronunciamento degno di nota è quello sancito con la sentenza n. 25455 datata al 10 luglio 2025; quest’ultima ha annullato con rinvio una decisione assunta dalla Corte d’Appello poiché affetta da carenze motivazionali significative oltre ad errate attribuzioni riguardanti precedenti giurisprudenziali non esistenti o mal riportati rispetto ai giudici appartenenti alla legittimità ordinaria. Pur non accennando esplicitamente all’abuso degli strumenti dell’IA nella sua formulazione, è verosimile ipotizzare che tali difetti nella motivazione siano frutto dell’accettazione indiscriminata delle risultanze ottenute attraverso ricerche effettuate mediante intelligenza artificiale.

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Il CSM pone un freno: divieti e limiti all’uso dell’IA
Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) si è espresso in modo categorico riguardo all’integrazione dell’intelligenza artificiale nel contesto giuridico: esso ha proibito l’utilizzo non solo del ChatGPT, ma anche degli altri strumenti basati su IA generativa per quanto concerne la composizione delle sentenze. Tale scelta trae fondamento dalla necessità imperativa di proteggere i valori costituzionali legati all’indipendenza e all’autonomia del sistema giudiziario italiano, così come stabilito negli articoli 101 e 104. Assegnare a un algoritmo il compito cruciale della scrittura delle sentenze comporterebbe un’interruzione della responsabile continuità individuale che contraddistingue le decisioni del magistrato.
Inoltre, il CSM ha delineato con precisione gli ambiti in cui l’IA può o meno essere implementata nel procedimento giudiziario. Essa è considerata accettabile nelle fasi preliminari—quali ad esempio la ricerca giurisprudenziale, sintesi documentali, o ancora della gestione dei flussi lavorativi – mentre deve mantenersi estranea a tutti gli aspetti relativi all’interpretazione normativa, alla ponderazione delle evidenze probatorie ed infine alle decisioni operative finali. Tali prerogative continuano a essere attribuite esclusivamente al ruolo del magistrato, conformemente ai dettami riportati nell’articolo 15 della legge quadro 132 (2025) sull’intelligenza artificiale. Il CSM ha stabilito una restrizione che comprende la cosiddetta giustizia predittiva, in riferimento a quei meccanismi capaci di esaminare un gran numero di sentenze precedenti con l’intento di anticipare il risultato di procedimenti futuri. L’articolo 15 della legge quadro afferma con chiarezza: l’interpretazione e l’applicazione della normativa sono esclusivamente competenza dell’uomo.
Verso un futuro consapevole: responsabilità e trasparenza
Il Fragile Bilanciamento tra Progresso Tecnologico e Tutele Giuridiche
La Cassazione insieme al CSM, ha chiaramente messo in luce l’urgenza di adottare una strategia cautelosa nell’introdurre l’intelligenza artificiale (IA) nel panorama legale. Si rivela essenziale che i magistrati comprendano appieno i potenziali rischi legati a un impiego irriflessivo della tecnologia, assicurandosi contestualmente di mantenere una direzione in ogni fase del processo deliberativo. Un aspetto cruciale da non sottovalutare è rappresentato dalla trasparenza; pertanto, qualora venga adottata la tecnologia IA nelle fasi preliminari delle cause, si rende necessario rendere accessibile una verifica riguardante le modalità attraverso cui gli algoritmi giungono alle loro conclusioni.
Inoltre, risulta imperativo garantire equa informativa alle diverse parti coinvolte: nel momento in cui il giudice ricorre ad ausili tecnologici, sia la difesa sia l’accusa devono disporre degli stessi mezzi o comunque essere edotte riguardo all’uso degli stessi ai fini della causa in atto. Ciò contribuisce a preservare uno spirito dialettico durante tutto il procedimento. Infine, chi dovesse infrangere le normative relative all’impiego inconsapevole dell’IA potrebbe incorrere in sanzioni disciplinari severissime – inclusa quella della sospensione – con piena coscienza che ogni onere resta individuale; nessun magistrato potrà appellarsi a eventuali errori algoritmici per avallare decisioni erronee. Evoluzione dell’Intelligenza Artificiale nel Settore Giuridico: una riflessione necessaria.
Nel tentativo di afferrare appieno le implicazioni delle recenti sentenze giurisprudenziali, emerge come fondamentale considerare il fenomeno del machine learning. Questa tipologia specifica d’intelligenza artificiale consente ai dispositivi informatici di acquisire conoscenza dai dati disponibili senza necessità di una programmazione precisa. Di conseguenza, ci troviamo nell’ipotesi secondo cui una piattaforma intelligente opportunamente addestrata su ampi archivi giuridici possa prevedere con qualche attendibilità i risultati futuri delle controversie legali. Nonostante ciò, sorge qui una problematica cruciale: se i materiali utilizzati per formare tale sistema presentano pregiudizi o alterazioni informative, vi è la possibilità concreta che tali distorsioni possano influenzare negativamente le proiezioni effettuate dall’IA stessa, compromettendo così l’obiettività della decisione finale. In aggiunta a ciò, merita menzione la nozione della explainable AI, abbreviata con XAI. Questa branca innovativa cerca attivamente modi per illuminare e chiarire le modalità attraverso cui gli algoritmi intellettuali operano nella loro funzione decisoria; ossia illustra i motivi sottostanti alle scelte fatte dal software dotato d’intelligenza artificiale nel processo decisionale individuale. È essenziale riconoscere quanto questo tema rivesta un ruolo cruciale nel panorama giuridico contemporaneo, poiché è vitale che le determinazioni siano sorrette da argomentazioni trasparenti e accessibili.
Consideriamo la questione: fino a quale punto intendiamo affidare il nostro discernimento a un’entità automatizzata? Quali restrizioni dovremmo stabilire per prevenire eventuali trasgressioni? La risposta si presenta tutt’altro che agevole e impone una conversazione all’insegna della multidisciplinarietà, in cui devono confluire competenze giuridiche, tecnologiche, filosofiche ed etiche. Solo attraverso questo approccio potremo assicurarci che l’intelligenza artificiale operi come ausilio all’umanità piuttosto che come una potenziale insidia ai diritti umani fondamentali.








