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Ddl ia: cosa cambia nel diritto penale italiano?

Analizziamo le nuove norme sull'intelligenza artificiale: dalle aggravanti per i reati commessi con l'IA alle modifiche al diritto d'autore, ecco cosa prevede il ddl.
  • Nuova aggravante (art. 61 n. 11-decies c.p.) per crimini commessi con IA.
  • Creato il reato di diffusione illecita di deepfake (art. 612-quater c.p.).
  • Aggravanti per aggiotaggio con IA (art. 2637 c.c. e 185 T. U. F.).
  • L'art. 171 della legge sul diritto d'autore integrato per IA.

Il progresso impetuoso dell’intelligenza artificiale (IA) sta rivoluzionando i confini di svariati settori, generando contestualmente problematiche inedite per il sistema legale. In questo scenario, il legislatore italiano ha proposto una bozza di legge (DDL) sull’IA, con l’intento di riempire il vuoto tra l’innovazione tecnologica e la protezione dei diritti fondamentali. Questa iniziativa normativa si allinea al percorso delineato dal Regolamento UE 2024/1689 (AI Act), provando a offrire un’architettura strutturata per la gestione delle conseguenze penali scaturenti dall’utilizzo di tali tecnologie.
Il DDL sull’IA si sofferma in particolare sull’identificazione di elementi di responsabilità individuale e imputabilità nelle azioni umane, ribadendo che la rilevanza penale è riconducibile unicamente alle azioni compiute dalle persone. Ciò nonostante, il legislatore riconosce la peculiarità insita nell’utilizzo dei sistemi di IA, introducendo una inedita circostanza aggravante comune, come stabilito dall’art. 61 n. 11-decies del codice penale. Tale aggravante è motivata dalla maggiore subdolezza di un crimine perpetrato tramite l’IA e dalla sua potenziale capacità di ridurre le possibilità di difesa delle vittime.

Le Disposizioni Speciali del DDL AI: Un’Analisi Dettagliata

Il DDL AI introduce modifiche significative a diverse fattispecie di reato preesistenti, con l’obiettivo di adattare il sistema penale alle nuove sfide poste dall’IA. Tra le principali novità, spiccano:

Attentati contro i diritti politici: L’art. 294 del codice penale, che punisce chi impedisce o altera l’esercizio dei diritti politici, viene integrato con un’aggravante specifica per i casi in cui l’inganno sia realizzato mediante l’impiego di sistemi di IA. Questa misura mira a contrastare le tecniche di guerra ibrida, che utilizzano l’IA per condizionare i processi elettorali delle democrazie rappresentative.
Il deepfake: Viene istituito un nuovo illecito penale, contemplato dall’articolo 612-quater e denominato “Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale”. La condotta sanzionata riguarda chiunque provochi un danno ingiusto a un individuo, divulgando, pubblicando o rendendo altrimenti accessibili, senza il suo consenso, immagini, filmati o registrazioni vocali falsificati o modificati per mezzo di sistemi di intelligenza artificiale, e che siano capaci di ingannare sulla loro autenticità.
Le condotte di aggiotaggio: Il DDL AI interviene anche in materia di aggiotaggio, prevedendo circostanze aggravanti specifiche per i reati commessi mediante l’impiego di sistemi di IA. Queste aggravanti si applicano sia all’aggiotaggio societario e bancario (art. 2637 c.c.) sia all’aggiotaggio manipolativo o finanziario (art. 185 T. U. F.), mirando a contrastare la manipolazione dei mercati finanziari attraverso l’uso di IA.
Il copyright: L’art. 171 della legge sul diritto d’autore viene integrato con una nuova disposizione (lettera a-ter), che punisce chi riproduce o estrae testo o dati da opere protette da copyright in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di IA. Questa misura mira a contrastare il text data mining (TDM) abusivo, garantendo il rispetto dei diritti d’autore nell’era dell’IA.

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  • 🚀 Ottima iniziativa legislativa, finalmente si affronta......
  • ⚠️ Il DDL ha delle lacune importanti, soprattutto riguardo......
  • 🤔 Ma l'IA non dovrebbe essere al servizio dell'uomo...?...

Le Criticità del DDL AI: Lacune e Prospettive Future

Nonostante i suoi meriti, il DDL AI presenta alcune criticità che meritano attenzione. In particolare, emerge una lacuna significativa riguardo alla responsabilità degli enti giuridici, in quanto il nuovo illecito di illecita diffusione di contenuti manipolati (art. 612-quater c.p.) non è esplicitamente compreso nell’elenco dei reati presupposto per la responsabilità delle persone giuridiche. Questa omissione potrebbe depotenziare la tutela in contesti in cui la manipolazione digitale interessa la criminalità d’impresa.
Un’ulteriore criticità riguarda la coerenza del quadro sanzionatorio, in quanto il DDL AI prevede un trattamento differenziato per le violazioni del diritto d’autore commesse mediante IA, che rientrano automaticamente nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti. Questa asimmetria solleva interrogativi sulla piena consapevolezza delle implicazioni criminologiche delle diverse fattispecie.
Per superare tali punti deboli, il DDL AI attribuisce una vasta autorizzazione all’Esecutivo per “adeguare e specificare la disciplina dei casi di realizzazione e di impiego illeciti di sistemi di intelligenza artificiale”. Per rimuovere tali problematiche, la proposta legislativa IA concede un ampio mandato al Governo per rettificare e circoscrivere le norme relative alla produzione e all’utilizzo illegale di sistemi di intelligenza artificiale. Questa delega conferisce al Governo il potere di precisare i criteri di imputazione della responsabilità penale delle persone fisiche e amministrative degli enti, introdurre autonome fattispecie di reato, regolare l’utilizzo dell’IA nelle indagini preliminari e modificare la normativa vigente a fini di coordinamento.

Verso un Approccio Umanocentrico: Riflessioni Conclusive

L’intelligenza artificiale ci pone di fronte a una sfida cruciale: come bilanciare l’innovazione tecnologica con la tutela dei diritti fondamentali e dei valori umani? Il DDL AI rappresenta un primo passo in questa direzione, ma è necessario un approccio più ampio e integrato, che tenga conto delle implicazioni etiche, sociali ed economiche dell’IA.

È fondamentale che il diritto penale si adatti a questa nuova realtà, senza però rinunciare ai suoi principi fondamentali di legalità, offensività e proporzionalità. Solo così potremo garantire che l’IA sia utilizzata in modo responsabile e sostenibile, a beneficio di tutta la società.

Intelligenza Artificiale e Diritto: Un Binomio in Evoluzione

L’avvento dell’intelligenza artificiale nel panorama giuridico solleva questioni complesse e affascinanti. Come abbiamo visto, il legislatore sta cercando di adattare le norme esistenti per affrontare le nuove sfide poste da questa tecnologia. Ma cosa significa tutto questo in termini pratici?

Immagina un algoritmo che, basandosi su dati storici, prevede la probabilità che una persona commetta un reato. Questo è un esempio di analisi predittiva, una tecnica di intelligenza artificiale che può essere utilizzata per supportare le decisioni delle forze dell’ordine. Tuttavia, sorgono subito delle domande: quanto è affidabile questo algoritmo? Quali sono i rischi di discriminazione? Come possiamo garantire che le decisioni prese sulla base di queste previsioni siano giuste ed eque?

Un concetto più avanzato è quello della explainable AI (XAI), ovvero l’intelligenza artificiale spiegabile. In sostanza, si tratta di sviluppare algoritmi in grado di fornire una motivazione chiara e comprensibile delle proprie decisioni. Questo è particolarmente importante nel contesto giuridico, dove è fondamentale che le decisioni siano trasparenti e basate su criteri oggettivi.

Riflettiamoci un attimo: se un algoritmo prende una decisione che ha un impatto sulla vita di una persona, non è forse giusto che questa persona sappia perché è stata presa quella decisione? Non è forse necessario che un giudice possa comprendere il ragionamento dell’algoritmo per poterlo valutare criticamente? La sfida che ci attende è quella di sviluppare un’intelligenza artificiale che sia non solo potente ed efficiente, ma anche etica, trasparente e responsabile. Un’intelligenza artificiale che sia al servizio dell’uomo, e non viceversa.


Articolo e immagini generati dall’AI, senza interventi da parte dell’essere umano. Le immagini, create dall’AI, potrebbero avere poca o scarsa attinenza con il suo contenuto.(scopri di più)
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